SUPERBONUS 110%: L’AGENZIA ILLUSTRA LE NOVITA’

ADEMPIMENTO

Superbonus: le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di superbonus 110% dal cd. “Decreto Aiuti quater”, dalla “Legge di Bilancio 2023” e dal “Decreto Cessioni”. Per gli interventi eseguiti da condomini o persone fisiche con più unità: le “deroghe” sono tassative; se è stato presentato un progetto in variante alla CILA originaria ed è stata fatta una nuova assemblea per approvare la variante al progetto originario, questa non influisce sul termine iniziale; le “deroghe” sono applicabili anche ai lavori trainati. Per le cd. “villette”: gli interventi si considerano avviati dal 1° gennaio 2023, se nella CILA è indicata una data di inizio lavori successiva al 31 dicembre 2022; se l’immobile non è adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la detrazione del 90% spetta a condizione che tale destinazione si realizzi al termine dei lavori.

DA SAPERE

Superbonus: proroghe 2023, rateizzazione in 10 anni e fotovoltaico

Affinché possa applicarsi ancora per tutto il 2023 il superbonus del 110% con la condizione relativa alla presentazione, entro una determinata data, della CILA, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, è necessario che ci sia la CILA, a prescindere dal fatto che le norme edilizie prevedano un altro titolo per effettuare i lavori. Inoltre, il 110% per il fotovoltaico installato da ONLUS, OdV e APS si applica anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate, che ha fatto il punto sulle ultime novità in materia di superbonus.

ADEMPIMENTI

Superbonus: le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di superbonus 110% dal cd. “Decreto Aiuti quater”, dalla “Legge di Bilancio 2023” e dal “Decreto Cessioni”.

NOVITA’

Il “Decreto Aiuti quater” (art. 9 del D.L. n. 176/2022, come modificato dalla legge di conversione) ha mutato l’ambito temporale di applicazione della detrazione del 110%, intervenendo sul comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, già modificato, poco prima, dalla Legge n. 176/2022 (cd. Legge di Bilancio 2023) e successivamente modificato dal D.L. n. 11/2023.

Per gli interventi eseguiti dai condomini e per quelli eseguiti da persone fisiche in edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4), la riduzione della percentuale di detrazione del 110% è prevista dal 2023 nei seguenti termini e misure:

110%: per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;

90%: per le spese sostenute nel 2023;

70%: per le spese sostenute nel 2024;

65%: per le spese sostenute nel 2025.

Per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari (cd. villette), la detrazione spetta nella misura del:

110% per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo;

90% per gli interventi avviati dal 1º gennaio 2023 con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente rispetti determinati requisiti, di cui si dirà nel paragrafo successivo.

La detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, in possesso dei requisiti europei in materia di “in house providing”, su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento ai lavori effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dei predetti edifici e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

L’art. 1, comma 10, lett. a), della Legge n. 197/2022, ha introdotto il comma 7-bis all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, riconoscendo la detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici anche per gli interventi realizzati dalle ONLUS, OdV, APS di cui al comma 9, lett. d-bis), dell’art. 119, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi agevolati con il 110% (o relative aliquote inferiori), sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui agli artt. 136, comma 1, lett. b) e c), e 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004.

 

SOGGETTI INTERESSATI

La detrazione riguarda anche le spese sostenute:

da ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, OdV iscritte nei registri di cui all’art. 6 della Legge n. 266/1991 e APS iscritte nel relativo Registro nazionale, regionale o provinciale, che non rientrano nel comma 10-bis del citato art. 119 (con detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2025);

da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio o condominio;

per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001.

Al contrario, non riguarda le spese relative a:

interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali al 25 novembre 2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui al comma 13-ter dell’art. 119;

interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre 2022 e al 31 dicembre 2022 risulta presentata la CILA di cui al comma 13-ter dell’art. 119;

interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata nel periodo 19 novembre – 24 novembre 2022 e al 25 novembre 2022 risulta presentata la CILA di cui al comma 13-ter dell’art. 119;

interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Al ricorrere di tali ultimi casi (“deroghe”), torna, pertanto, applicabile quanto disposto dal comma 8-bis nella versione precedente alle modifiche apportate dal cd. “Decreto Aiuti quater”, ossia la detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese 2024 e del 65% per le spese 2025.

Per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari (cd. villette), la detrazione spetta nella misura del 90% per gli interventi avviati dal 1º gennaio 2023 con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (ad esempio, usufruttuario);

l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente che sostiene la spesa (in tal senso, si veda la Relazione illustrativa al decreto);

il contribuente abbia un reddito familiare non superiore a euro 15.000, calcolato:

  1. considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge, soggetto legato da unione civile o persona convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all’art. 12 del TUIR, presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico;
  2. dividendo la predetta somma dei redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti il nucleo familiare, come di seguito indicato.
Numero di parti
Contribuente 1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente Si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all’art. 12 DEL TUIR, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa erano fiscalmente a carico del contribuente, in numero pari a: 90,00
–       un familiare Si aggiunge 0,5
–       due familiari Si aggiunge 1
–       tre o più familiari Si aggiunge 2

 

PROCEDURE

Per gli interventi eseguiti da condomini o persone fisiche con più unità, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, ha chiarito che:

  1. Necessità CILA

A prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILA nei termini sopra evidenziati non consente al contribuente di accedere alle predette “deroghe”, fermo restando che, per gli interventi sopra citati, iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente.

  1. Tassatività deroghe

Le “deroghe” previste sono tassative e, pertanto, non sono applicabili a ipotesi non riconducibili a quelle espressamente previste.

  1. Irrilevanza varianti CILA e cambio committente o impresa

Come previsto dall’interpretazione autentica fornita con il D.L. n. 11/2023, va fatto riferimento alla CILA originariamente presentata (o al diverso titolo abilitativo richiesto) e alla data dell’assemblea di approvazione dei lavori condominiali originariamente previsti anche nel caso in cui successivamente sia stato presentato un progetto in variante alla CILA originaria (o al diverso titolo abilitativo) e sia stata fatta una nuova assemblea per l’approvazione della variante al progetto originario.

  1. Lavori trainati congiuntamente a lavori trainanti

Le “deroghe” in esame sono applicabili anche ai lavori trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio o singole unità immobiliari congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le predette condizioni.

  1. Interventi trainati su edifici “vincolati”

Per gli interventi su edifici condominiali soggetti ai vincoli previsti per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 che, a seguito di tali vincoli, non possono eseguire interventi trainanti e fruiscono del 110% per gli interventi trainati, è applicabile la “deroga” prevista per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni.

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari (cd. villette), l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 13/E del 2023, ha chiarito che:

per “interventi avviati” a decorrere dal 1º gennaio 2023 debbano intendersi i lavori “iniziati” da tale data (ossia qualora la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA sia successiva al 31 dicembre 2022 ovvero la comunicazione sia antecedente al 1º gennaio 2023, purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023);

il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori;

l’immobile su cui sono eseguiti i lavori deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori;

ai fini del calcolo del reddito di riferimento, si tiene conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.

Per gli interventi fatti dagli IACP, la circolare n. 13/E del 2023 ha precisato che, se gli interventi sono effettuati su:

edifici condominiali che risultano prevalentemente di proprietà dell’IACP (in base alla ripartizione millesimale), è possibile applicare la disciplina prevista per tali istituti o enti e, pertanto, la detrazione del 110% nei predetti termini (spese sostenute fino al 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo);

edifici condominiali che risultano non prevalentemente di proprietà dell’IACP (in base alla ripartizione millesimale), è applicabile la disciplina prevista dal citato comma 8-bis per gli interventi condominiali.

La disciplina prevista dal comma 8-bis per gli interventi condominiali trova applicazione anche nel caso in cui nell’edificio condominiale dell’IACP o enti con medesime finalità al 30 giugno 2023 i lavori non risultino effettuati per almeno il 60%.

SCADENZE

Per i condomini, compresi i condomini minimi, e le persone fisiche “unico proprietario” o comproprietari di edifici da due a quattro unità immobiliari, il superbonus è attribuito nella misura del:

110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;

90% per le spese sostenute nel 2023 (a specifiche condizioni è riconosciuta l’aliquota maggiorata al 110% fino al 31 dicembre 2023);

70% per le spese sostenute nel 2024; e

65% per le spese sostenute nel 2025.

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