L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e i relativi redditi realizzati entro 31 dicembre 2021, fissando la scadenza di presentazione al 30 novembre 2023. Con successiva risoluzione, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione.
La domanda può essere presentata da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia; la procedura è applicabile alle violazioni degli obblighi sia di monitoraggio fiscale, che di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali.
L’istanza di adesione alla regolarizzazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 30 novembre 2023 con le seguenti modalità:
- presentazione del modello firmato digitalmente (o, in alternativa, con allegazione dei documenti d’identità dei firmatari), corredato della quietanza di versamento e della relazione di accompagnamento, con la relativa documentazione probatoria;
- trasmissione, in via diretta o tramite professionista incaricato, della documentazione sopra evidenziata mediante posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
Qualora si rendesse necessario apportare rettifiche e/o integrazioni a un’istanza già presentata, occorrerà presentare una nuova istanza entro il medesimo termine del 30 novembre 2023, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
Sono espressamente escluse dalla procedura di regolarizzazione le violazioni concernenti investimenti effettuati con somme di provenienza illecita.
Al fine di dimostrare l’irrilevanza penale, il contribuente deve allegare all’istanza apposita relazione di accompagnamento, corredata dalla relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione relativi all’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività (Allegato 3 al Provvedimento del 7 agosto 2023).
Sanzioni e somme da versare
Le violazioni sanabili sono quelle relative alla mancata indicazione delle cripto-valute nel quadro RW del modello dichiarativo, per le quali il contribuente dovrà indicare il valore delle stesse detenute in ciascun periodo d’imposta attraverso il modello approvato con il presente provvedimento e versare la sanzione dello 0,5% del relativo importo.
È altresì possibile regolarizzare la propria posizione in caso di omissione, nella propria dichiarazione, della indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 % del valore delle criptoattività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.
Come versare le somme
Con modello F24, è effettuato il versamento delle somme. In ogni caso, è esclusa la compensazione.
Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle cripto-attività deve avvenire in un’unica soluzione, entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.
Per tale ragione, con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 9 agosto 2023, n. 50/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva dovuta sui redditi oggetto dell’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e per il versamento della sanzione ridotta per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da riportare nel modello F24, e sono state indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Il versamento dovrà essere effettuato:
con Mod. F24 “ELIDE”, indicando i seguenti codici tributo:
- “1718” denominato “Emersione delle cripto-valute – art. 1, commi da 138 a 142, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
- “1719” denominato “Emersione delle cripto-attività – art. 1, commi da 138 a 142, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”;
con versamento in unica soluzione, senza possibilità di ricorrere alla compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Come si perfeziona la procedura:
In sintesi, la procedura, quindi, prevede:
- la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
- il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
- il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.
In considerazione di ciò, la procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma da versare e con la presentazione del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”, entro il 30 novembre 2023.
In caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di regolarizzazione non produce effetti e l’Ufficio procede, con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento, al recupero delle imposte dovute, interessi e relative sanzioni.
Assistenza per la regolarizzazione
Lo Studio è a disposizione per assistervi nella redazione e nell’invio della comunicazione per la regolarizzazione delle cripto-attività e nei versamenti conseguenti.