ADEMPIMENTO

Riforma del lavoro sportivo alla luce del Decreto Correttivo bis

Estato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della Riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023. Con il nuovo Decreto Correttivo sono state previste fasce di esenzione dai nuovi obblighi per i rapporti lavorativi di minore entità (compensi di importo annuo inferiore a 5.000 euro) e contributi in favore delle associazioni sportive di minori dimensioni (con entrate inferiori a 100.000 euro annui) e sono state definite tempistiche più lunghe per regolarizzare i nuovi adempimenti. Le modifiche apportate al D.Lgs. n. 39/2021 riguardano la procedura per lacquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo e labolizione del modello Eas.

DA SAPERE

Il volontario nella riforma dello sport: modalità di gestione e trattamento fiscale e assicurativo

In particolare, vengono riscritte le regole applicabili nellambito delle prestazioni rese dai volontari con riferimento alla gestione e al trattamento economico. Lattività, effettuata nellambito delle attività istituzionali, deve consistere nella messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità per promuovere lo sport e deve essere svolta in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Quanto al trattamento economico, per le attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate le spese sostenute e documentate.

MODIFICHE AL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, n. 36

Contribuzione e adempimenti INAIL (art. 34, D.Lgs. n. 36/2021) :  Viene prevista lesclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (che, si ricorda, costituiscono, ai sensi dellart. 28 del decreto, la forma normale” di rapporto di lavoro nello sport dilettantistico).

A tali lavoratorisi applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dallarticolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.

Lesclusione da INAIL dei lavoratori sportivi è importante perché, oltre allaspetto economico, libera gli enti sportivi che operano esclusivamente con tali lavoratori (nonché con lavoratori sportivi in possesso di partita IVA) dallobbligo di apertura preventiva della posizione assicurativa INAIL (cd. Pat).

Attenzione

L’esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co. amministrativo/gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021.

Semplificazioni e nuovi termini per gli adempimenti a carico del datore
di lavoro sportivo (art. 28, commi 3, 4 e 5, e art. 35, comma 8-quinquies, D.Lgs. n. 36/2021)

Vengono confermate, e incrementate, le semplificazioni relative agli adempimenti a carico degli enti sportivi che operano in qualità di datori di lavoro nei confronti di lavoratori sportivi con i quali sono stati sottoscritti contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare:

  • le comunicazioni preventive al centro per l’impiego – che divengono obbligatorie per tutti i rapporti di co.co.co. sportiva, anche con compensi inferiori a 5.000 euro annui – sono effettuate attraverso il registro delle attività sportive (Ras) entro il 30º giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro;
  • per le collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto attraverso il Ras, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30 gennaio 2024 per l’anno 2023), fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente;
  • per le collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva, l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informativi utili al calcolo dei contributi (Uniemens) può essere assolto mediante il Ras;
  • nel caso in cui il compenso annuale non superi 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Attenzione

Il limite di 15.000 euro va conteggiato per anno solare, e non per stagione sportiva e, nel primo anno di applicazione (2023), ai fini del superamento di tale limite, occorre tenere conto anche delle somme percepite, in esenzione fiscale, nel corso dei primi sei mei ai sensi dell’abrogato art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (i cd. “10.000 euro”).

Sicurezza sul lavoro e controlli sanitari (artt. 32 e 33, D.Lgs. n. 36/2021)

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive e la competenza è del medico specialista in medicina dello sport.

L’idoneità dell’attività non riferita all’esercizio di attività sportive è rilasciata dal medico competente, il quale può utilizzare la certificazione del medico sportivo.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro si applicano le disposizioni agevolate dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (contenente disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi), che prevede oneri notevolmente più ridotti a carico del datore di lavoro.

Attenzione

La presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co. amministrativo/gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro annui comporta l’applicazione dell’ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibile con le modalità della prestazione sportiva.

Sostegno alle piccole associazioni sportive dilettantistiche (ASD)/società sportive dilettantistiche (SSD): il credito d’imposta sui contributi versati
(art. 35, comma 8-sexies, D.Lgs. n. 36/2021)

E’ previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari ai contributi previdenziali a carico delle “piccole” società e associazioni sportive, versati sui compensi dei lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS (non, quindi, sui contributi relativi a eventuali lavoratori subordinati). Tale contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il Mod. F24 nel periodo 1º novembre – 31 dicembre 2023.

Per società sportive “piccole” si intendono quelle che hanno conseguito nell’esercizio 2022 (o nell’esercizio infrannuale chiuso al 30 giugno 2023) entrate e ricavi di qualsiasi natura inferiori a 100.000 euro.

Lavoratori sportivi: individuazione delle mansioni (art. 25, D.Lgs. n. 36/2021)

Oltre alle sette categorie di lavoratore sportivo già individuate precedentemente dalla norma (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), che esercitano l’attività verso corrispettivo a favore di un soggetto sportivo iscritto nel Ras (ASD o SSD), il correttivo prevede che:

  • il lavoratore sportivo può esercitare attività anche in favore di FSN (federazioni sportive nazionali), DSA (discipline sportive associate), EPS (ente di promozione sportiva), associazioni benemerite, anche paralimpiche, nonché CONI, Comitato Italiano Paralimpico e Sport e Salute S.p.A.);
  • è lavoratore sportivo ogni altro soggetto tesserato, che svolge verso corrispettivo mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e DSA, anche paralimpiche (attenzione: non anche degli EPS, che devono, quindi, adeguarsi a quanto previsto dalle FSN/DSA), tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive;
  • l’elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle di cui sopra, è tenuto e aggiornato dal Dipartimento delle Sport, entro il 31 dicembre di ogni anno;
  • in ogni caso, non rientrano tra le mansioni sportive quelle di carattere amministrativo/gestionale e le prestazioni svolte nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (professioni cd. “ordinistiche” quali, ad esempio, il medico, lo psicologo, il fisioterapista, l’avvocato, il commercialista, ecc.).

Lavoratori sportivi: le collaborazioni coordinate e continuative – il limite
delle 24 ore (art. 28, D.Lgs. n. 36/2021)

Nel confermare che la co.co.co. costituisce, nell’ambito del dilettantismo, la forma “naturale” di rapporto di lavoro sportivo, il correttivo innalza la soglia della presunzione legale (relativa) che caratterizza tale rapporto da 18 a 24 ore settimanali (oltre al tempo dedicato dalla partecipazione alle manifestazioni sportive).

Ne consegue che, fermo restando che non esiste alcuna riqualificazione automatica del rapporto lavorativo in caso di superamento della soglia oraria settimanale, permane il dubbio circa la sorte dei rapporti in cui l’impegno orario varia da settimana a settimana, con potenziale superamento, in alcune settimane, della soglia medesima, anche in considerazione della risposta data dal Dipartimento dello Sport ai quesiti operati dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), nella quale si indica che la misurazione va effettuata “settimana per settimana”.

Lavoratori sportivi: il recupero delle prestazioni sportive occasionali (art. 25, D.Lgs. n. 36/2021)

Il Decreto Correttivo introduce, all’art. 25, il nuovo comma 3-ter, che prevede la possibilità, non solo per le società e associazioni sportive, ma anche per gli organismi di affiliazione, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A., di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, con la precisazione che, in tale caso, si applicherà il regime ordinario (e non quello agevolato sportivo).

I pubblici dipendenti: la procedura di silenzio-assenso (art. 25, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021)

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività in favore di enti sportivi dilettantistici al di fuori dell’orario di lavoro e, fatti salvi gli obblighi di servizio, in qualità di volontari, previa semplice comunicazione all’Amministrazione di competenza.

Qualora l’attività prestata preveda l’erogazione di un corrispettivo, sarà necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di competenza, che dovrà rilasciarla o negarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Dovranno essere definiti, a tale fine, appositi parametri, con decreto assunto di concerto dal Ministero della PA e dall’autorità di Governo delegata in materia di sport.

Qualora, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, non pervenga alcuna risposta, l’autorizzazione deve intendersi accordata (silenzio assenso).

I direttori di gara (art. 25, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021)

Per i direttori di gara (e le figure assimilate):

  • viene previsto che, oltre al compenso, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata (senza più riferimento all’eventuale trasferta) – con esclusione di rimborsi forfetari – entro i limiti massimi fissati da ciascun ente;
  • in secondo luogo, viene stabilito che le suddette spese possono essere rimborsate anche nel Comune di residenza, anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l’importo di 300 euro mensili, e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

E’, infine, previsto che tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito del percipiente.

Sempre per tali soggetti sono previste alcune semplificazioni in merito agli adempimenti relativi alla comunicazione del rapporto al centro per l’impiego attraverso il Ras, anche se la procedura risulta ancora piuttosto complessa, soprattutto per le organizzazioni di affiliazione che devono gestire una mole di dati molto consistente:

  • per l’instaurazione del rapporto, è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN/DSA/EPS competente, anche paralimpici;
  • le comunicazioni ai centri per l’impiego sono effettuate dai predetti organismi, ovvero direttamente dalle proprie affiliate, se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per cicli cumulativi di (massimo) 30 prestazioni entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre;
  • entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN/DSA/EPS, competente, anche paralimpici, ovvero le proprie affiliate, se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, provvede alla comunicazione attraverso il Ras dei soggetti convocati e dei relativi compensi.

L’iscrizione nel LUL (libro unico del lavoro) può avvenire, anche in un’unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento, entro il 30º giorno successivo alla fine di ciascun anno.

I volontari e l’attività gratuita dei dirigenti (art. 29, D.Lgs. n. 36/2021)

L’impianto del regime dei volontari viene sostanzialmente confermato, con particolare riferimento alla necessità della gratuità della prestazione, del divieto assoluto di remunerarne l’opera, dell’incompatibilità della prestazione del volontario con qualsiasi attività retribuita da parte del medesimo ente sportivo e della necessità della copertura assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi).

Su tale impianto il correttivo apporta le seguenti variazioni:

  • il rimborso delle spese documentate sostenute dal volontario ha come riferimento non più “la trasferta”, ma “l’attività svolta” dal volontario (entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente);
  • viene prevista, in analogia con quanto già previsto dal Codice del Terzo settore, la possibilità di erogare al volontario un rimborso spese non documentato, ma supportato da autocertificazione, rilasciata dallo stesso entro il limite massimo di euro 150 mensili, con la precisazione che tali rimborsi non costituiscono reddito per il percipiente;
  • viene precisato che l’attività gratuita fornita dai componenti gli organi amministrativi degli enti sportivi non costituisce attività di volontariato ed è, quindi, compatibile con un’eventuale attività lavorativa (a titolo di atleta, allenatore, istruttore, ecc.), svolta con la medesima associazione o società sportiva.

I premi (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021)

I premi erogati ad atleti e tecnici tesserati per il raggiungimento di risultati ottenuti nelle competizioni sportive saranno assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 20% ex art. 30, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Il premio ottenuto non costituirà, quindi, reddito da indicare nella dichiarazione dei redditi del percipiente.

Il correttivo precisa che, se il valore complessivo dei premi non supera 300 euro annui, non dovrà essere applicata alcuna ritenuta. Se, invece, il valore è superiore, la ritenuta dovrà essere applicata sull’intero importo.

Viene, altresì, precisato che tale esenzione non si applica con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

Il trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi (artt. 35 e 36, D.Lgs. n. 36/2021)

Viene confermato l’impianto normativo:

  • esenzione fiscale per i compensi sportivi fino al limite di 15.000 euro annui;
  • concorso alla formazione del reddito secondo le disposizioni del TUIR per i compensi superiori alla soglia esente;
  • per il 2023, al raggiungimento del limite esente di cui sopra concorrono anche i compensi percepiti nei primi sei mesi ai sensi dell’abrogata disposizione ex art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, fino alla soglia esente (10.000 euro);
  • esenzione da assoggettamento a contribuzione INPS per i compensi da lavoro sportivo assoggettati a gestione separata (co.co.co. e partita IVA e non per gli occasionali) fino al limite di 5.000 euro annui.

A tale impianto il correttivo apporta (art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021) l’attesa esenzione dalla base imponibile IRAP per tutti i compensi erogati a co.co.co. nell’area del dilettantismo inferiori all’importo di 85.000 euro annui.

L’adeguamento degli statuti

Si conferma la necessità di procedere all’adeguamento degli attuali statuti dei sodalizi sportivi ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 36/2021, al fine di prevedere, oltre all’esercizio dell’organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica in via stabile e principale, anche la possibilità di esercitare attività diverse (secondarie e strumentali) da quella (principale) sportiva.

Ricordiamo che tra le attività “diverse” rientrano, tra le altre, l’attività promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione, la gestione di impianti sportivi, la gestione di bar e punti di ristoro, la gestione di attività ricreative e culturali, la vendita di materiale sportivo e, in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell’attività sportiva.

Il correttivo introduce il comma 1-quater dell’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021, ai sensi del quale:

  • la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti al comma 1, dell’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021 comporta la non iscrivibilità dell’ente sportivo e/o la cancellazione d’ufficio dello stesso dal Ras;
  • le ASD e SSD potranno adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023.

Viene, altresì, introdotto il comma 1-ter dell’art. 9, ai sensi del quale il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo (che prevede l’individuazione di limiti quantitativi nell’esercizio delle attività diverse da quella sportiva dilettantistica – con esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la cancellazione d’ufficio dal Ras.

Locali utilizzati dalle società e associazioni sportive (art. 7-bis,
D.Lgs. n. 36/2021)

Viene previsto, in analogia a quanto disciplinato dal Codice del Terzo settore, che le sedi delle ASD e SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Si apre anche per le associazioni e società sportive, la possibilità di utilizzare immobili a destinazione urbanistica diversa da quella sportiva (ad es., capannoni industriali o magazzini) per svolgere la propria attività, ovviamente nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti sportivi.

MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS. N. 39/2021

Il Decreto Correttivo apporta al D.Lgs. n. 39/2021 le seguenti modifiche:

  • alla procedura per l’acquisizione della personalità giuridica e al patrimonio minimo;
  • abolizione del Modello Eas.

La procedura per l’acquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo (art. 14, D.Lgs. n. 39/2021)

Sono state recepite le osservazioni avanzate dal Notariato, al fine di sbloccare l’operatività della procedura agevolata di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche:

  • viene previsto un patrimonio minimo di 10.000 euro per l’acquisizione della personalità giuridica, con la precisazione che, se tale patrimonio non è costituito da denaro, il valore dello stesso deve risultare da una perizia giurata di un revisore legale o di una società di revisione;
  • è prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo settore (e dal Codice civile per le società di capitali) in merito alla disciplina del mantenimento dell’integrità patrimoniale: quando il patrimonio minimo è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l’assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (con versamento in denaro dei soci) o la trasformazione dell’associazione (in associazione priva di personalità giuridica) o lo scioglimento dell’ente;
  • non viene previsto l’obbligo di deposito del bilancio c/o il Ras né uno schema rigido di bilancio né il fatto che le associazioni con personalità giuridica debbano predisporre il bilancio secondo i criteri del Codice civile (situazione patrimoniale ed economica secondo i criteri di competenza) e questo, ad avviso di chi scrive, è un vulnus che dovrà essere sanato, in quanto la verifica del mantenimento dell’integrità patrimoniale è impedita al terzo creditore in assenza di un bilancio pubblico e la medesima verifica non può essere operata sulla base di un rendiconto economico-finanziario redatto secondo il criterio di cassa.

L’abolizione del Modello Eas (art. 6-bis, D.Lgs. n. 39/2021)

Le ASD ed SSD iscritte nel Ras non dovranno più presentare il Modello Eas.

Fonte: Fonte: IPSOA Infom@Mail n.35

Post recenti