Circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30
PERSONE FISICHE
La circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 è intervenuta sulle novità introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha disciplinato il regime fiscale delle cripto-attività.
Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dall’1.1.2023, mentre per il possesso e la detenzione di cripto-attività nei periodi di imposta precedenti si confermano i chiarimenti già formulati nei precedenti documenti in cui è stata trattata la materia.
VENDITA DI CRIPTO-ATTIVITÀ E REALIZZO DI REDDITI DIVERSI
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotto dalla L. 197/2022) che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La norma prevede, inoltre:
• che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;
• che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività.
Secondo il co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR:
• le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
• i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.
In merito, la circolare chiarisce che dall’1.1.2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Viene, però, ulteriormente affermato che la permuta tra cripto-valute e money token (un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale) è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token.
COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
Fino al 2022, in assenza di un’indicazione esplicita da parte dell’art. 4 del DL 167/90, diversi interventi dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di cripto-valute, anche se le stesse risultano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc.
A partire dal 2023, invece, l’indicazione delle cripto-attività all’interno del quadro RW viene prevista espressamente dall’art. 4 del DL 167/90.
La circolare conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle criptoattività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.
Sul punto, si afferma che “in coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interpelli pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di criptovalute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di criptoattività detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» o altri sistemi di archiviazione o conservazione”.
Dal punto di vista operativo, poi, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla modalità di compilazione del quadro RW, precisando che deve essere compilato un rigo per ogni “porta¬foglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.
Inoltre, si aggiunge anche che non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.
IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ
A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all’imposta di bollo o, alternativamente ad un’imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell’IVAFE.
Entrambe le imposte adottano un’aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille.
L’imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell’IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
L’ambito oggettivo di applicazione di tali imposte è costituito dalle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ex lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR. La circolare chiarisce che non rientrano nell’ambito oggettivo gli strumenti finanziari digitali di cui al DL 25/2023.
Si precisa che tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute pres-so intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.
In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l’imposta di bollo, si applica l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.