Circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30

PERSONE FISICHE

La circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 è intervenuta sulle novità introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha disciplinato il regime fiscale delle cripto-attività.

Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dall1.1.2023, mentre per il possesso e la detenzione di cripto-attività nei periodi di imposta precedenti si confermano i chiarimenti già formulati nei precedenti documenti in cui è stata trattata la materia.

VENDITA DI CRIPTO-ATTIVITÀ E REALIZZO DI REDDITI DIVERSI

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nellart. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotto dalla L. 197/2022) che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

La norma prevede, inoltre:

• che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo dimposta;

• che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività.

Secondo il co. 9-bis dellart. 68 del TUIR:

• le plusvalenze di cui allart. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;

• i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.

In merito, la circolare chiarisce che dall1.1.2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con unaltra (ad esempio lacquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio lacquisto di un NFT con una cripto-valuta. Viene, però, ulteriormente affermato che la permuta tra cripto-valute e money token (un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale) è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Fino al 2022, in assenza di unindicazione esplicita da parte dellart. 4 del DL 167/90, diversi interventi dellAgenzia delle Entrate e le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno previsto lobbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di cripto-valute, anche se le stesse risultano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc.

A partire dal 2023, invece, lindicazione delle cripto-attività allinterno del quadro RW viene prevista espressamente dallart. 4 del DL 167/90.

La circolare conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle criptoattività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute allestero o in Italia.

Sul punto, si afferma che in coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interpelli pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di criptovalute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di criptoattività detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» o altri sistemi di archiviazione o conservazione”.

Dal punto di vista operativo, poi, lAgenzia delle Entrate interviene sulla modalità di compilazione del quadro RW, precisando che deve essere compilato un rigo per ogni porta¬foglio”, conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.

Inoltre, si aggiunge anche che non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso unautorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.

IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

A partire dall1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette allimposta di bollo o, alternativamente ad unimposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dellIVAFE.

Entrambe le imposte adottano unaliquota nella misura proporzionale del 2 per mille.

Limposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dellIVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Lambito oggettivo di applicazione di tali imposte è costituito dalle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ex lett. c-sexies) del co. 1 dellart. 67 del TUIR. La circolare chiarisce che non rientrano nellambito oggettivo gli strumenti finanziari digitali di cui al DL 25/2023.

Si precisa che tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui limposta di bollo non è applicata dallintermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute pres-so intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.

In assenza di un intermediario residente che abbia applicato limposta di bollo, si applica limposta sul valore delle cripto-attività detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.

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