Un unico canale di trasmissione per inviare non solo le e-fatture, ma anche i dati delle operazioni con l’estero. Con il nuovo esterometro, i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° luglio 2022 sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML già adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia vanno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
Cos’è l’esterometro?
Il termine “esterometro” fa riferimento all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni “transfrontaliere”, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Originariamente era previsto che la comunicazione dei dati mediante “esterometro” avvenisse in modo massivo con cadenza trimestrale. Attualmente, invece, la legge stabilisce una comunicazione telematica per ogni singola operazione (si tratta, quindi, di un adempimento molto vicino alla fatturazione elettronica).
La ratio dell’adempimento non deve essere identificata nel controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”, anche se l’operazione non è rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Chi deve comunicare i dati tramite l’esterometro?
L’obbligo è posto in capo ai “soggetti passivi di cui al comma 3” (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), cioè ai contribuenti tenuti all’emissione della fattura elettronica, vale a dire “tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione” (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 1.3) “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” (risposta a interpello 14 luglio 2022, n. 379).
Sono compresi nell’obbligo, quindi, anche i contribuenti che si avvalgono di regimi forfetari (regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e regime forfetario, ex art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) e le associazioni che hanno optato per il regime semplificato di cui alla legge n. 398/1991, che a partire dal 1° gennaio 2024 sono soggetti all’obbligo anche qualora abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a 25.000 euro (art. 18, comma 3, D.L. n. 36/2022).
Gli enti non commerciali sono tenuti all’obbligo?
Gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore – rientrando, per le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente, tra i soggetti passivi tenuti all’emissione della fattura elettronica (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015) – sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso o da soggetti esteri (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 1.3; risposta a interpello 14 luglio 2022, n. 379).
Quali operazioni devono essere comunicate con l’esterometro?
Devono essere comunicati i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
– effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato,
– ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono escluse dall’obbligo di trasmissione le operazioni:
– per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
– per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
- relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA (di cui agli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972), purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione (tale ammontare deve considerarsi comprensivo dell’eventuale imposta – cfr. circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 1.2).
Devono essere comunicate anche le operazioni con i privati consumatori?
Sì: la trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori, ma solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento (circolare 13 luglio 2022, n. 26, 1.1). Ai fini dell’adempimento, quindi:
– è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
– non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale (risposta a interpello 27 marzo 2019, n. 85; circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, 4.2; risposta a interpello 11 marzo 2020, n. 91).
Resta fermo che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5.000 euro.
Quali operazioni sono escluse dall’esterometro?
La trasmissione telematica dei dati delle operazioni effettuate con soggetti esteri non è obbligatoria per le operazioni:
a) per le quali viene emessa una bolletta doganale;
b) per le quali siano emesse o ricevute fatture elettroniche per SdI;
c) di importo non superiore a 5.000 euro (per ogni singola operazione), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972).
Bolletta doganale e fattura elettronica per SdI escludono, quindi, l’obbligo dell’esterometro sia per gli acquisti sia per le cessioni e prestazione effettuate (cfr. specifiche tecniche, versione 1.7; circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 2.3).
Il limite di 5.000 euro riguarda solo gli acquisti (risposta a interpello n. 379 del 2022).
L’obbligo di autofattura o di integrazione della fattura passiva esclude l’esterometro?
L’obbligo dell’esterometro non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione, trattandosi di obblighi tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi (ad esempio, l’invio di file “xml” TD17 E TD19 ai fini dell’esterometro può sostituire l’obbligo di emissione dell’autofattura).
In particolare, non sussiste l’obbligo di integrazione o autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml (utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19, essendo possibile procedere all’integrazione/autofattura anche in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati con l’esterometro costituisce una violazione sanzionabile (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 2.5).
Nel caso di erronea applicazione delle norme sul reverse charge, qualora per un’operazione effettuata da un soggetto “non stabilito” l’imposta venisse erroneamente assolta dal fornitore (anziché dal cessionario soggetto passivo stabilito) il cessionario, fermo restando il diritto a detrazione, non ha l’onere di regolarizzare l’operazione (ferma restando l’applicabilità della sanzione compresa tra 250 e 10.000 euro ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis1, D.Lgs n. 471/1997) ma è tenuto alla comunicazione dei dati delle operazioni tramite esterometro (risposta a interpello 22 luglio 2021, n. 501). Per i beni che si trovano in depositi IVA, per le cessioni successive all’introduzione, qualora una delle parti non sia stabilita in Italia, si rende obbligatoria la trasmissione telematica dell’operazione tramite esterometro (risposta a interpello 20 gennaio 2023, n. 114).
In caso di e-fattura emessa nei confronti di un non residente è obbligatorio anche l’esterometro?
No. Se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, ciò assolve all’obbligo dell’esterometro (in tal caso, la fattura va conservata in modalità elettronica ex art. 39, comma 3, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 LINK a ).
Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI (e non è stata emessa bolletta doganale) occorre trasmettere i dati dell’operazione effettuata (“esterometro”) utilizzando il codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da IT (in questo caso, la fattura extra SdI deve essere conservata ai sensi dell’art. 39, terzo comma, terzo periodo).
Le cessioni a turisti extra UE devono essere comunicate?
Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a 70,00 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta, previa emissione di fattura elettronica, che transita in una specifica piattaforma (OTELLO 2.0). In tali casi, “un unico adempimento (l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0) risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale […] Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie contenute nelle norme richiamate […] deve ricomprendersi anche quella voluta dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015” – risposta a istanza di consulenza giuridica 7 febbraio 2019, n. 8, richiamata dalla circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 1.1.
Le operazioni con San Marino sono soggette all’esterometro?
No. L’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti esteri non si applica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali siano emesse o ricevute fatture elettroniche in SdI.
Dal 1° luglio 2022 gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con il D.M. 21 giugno 2021.
L’art. 3 di tale decreto prevede che le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono trasmesse tramite SdI all’ufficio tributario di San Marino.
Deve quindi ritenersi applicabile l’esclusione dall’esterometro.
Analoga conclusione vale per gli acquisti di beni da San Marino (art. 6, D.M. 21 giugno 2021).
Quando deve essere effettuata la trasmissione?
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, il termine per la trasmissione telematica dei dati è quello di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Quindi, la trasmissione deve avvenire entro 12
giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) o entro il diverso termine previsto da specifiche disposizioni (ad esempio, entro il giorno 15 del mese successivo da quello di effettuazione dell’operazione in caso di fatturazione differita – art. 21, comma 4, lettera a).
Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Quando deve essere effettuata la trasmissione per le cessioni intracomunitarie?
Per le operazioni effettuate, il termine per la trasmissione telematica dei dati è quello di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
La fattura per le cessioni intracomunitarie deve essere emessa “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” (art. 46, comma 2, D.L. n. 331/1993).
Entro questo termine deve quindi essere effettuata la comunicazione dei dati mediante esterometro, anche nel caso in cui la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti.
Ad esempio
Cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese; l’invio dei dati deve essere eseguito entro il 15 novembre 2022.
Quando deve essere effettuata la trasmissione per le prestazioni internazionali effettuate?
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE, non soggette all’imposta in Italia (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972), il termine di emissione della fattura e, quindi, dell’invio telematico dei dati, è il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, lettera c, D.P.R. n. 633/1972).
Per le prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’UE (articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972), che devono essere fatturate nei termini ordinari (cioè entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione), la trasmissione telematica dei dati delle operazioni deve avvenire entro il medesimo termine (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 2.2).
Quando deve essere effettuata la trasmissione degli acquisti di servizi ricevuti?
Per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito fuori dell’UE a un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, lettera d), D.P.R. n. 633/1972).
In assenza di un documento comprovante l’operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi nel momento in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Se anteriormente al verificarsi dei predetti eventi viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento (art. 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
Come si inviano i dati?
È previsto un unico canale di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati, che deve essere effettuata utilizzando il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, mediante formato XML (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), vale a dire lo stesso sistema utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015).
Per ogni operazione deve essere trasmesso al SdI il file xml conforme alle specifiche tecniche versione 1.7 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 23 dicembre 2021, n. 374343).
Su tale file il SdI effettuerà gli ordinari controlli formali previsti nelle richiamate specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura elettronica (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 2.1).
Cosa deve contenere il file xml?
Per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere da operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, per i campi obbligatori (ad esempio, “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”) occorre “mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI” (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 2.1).
Analogamente deve essere fatto per le operazioni passive (acquisti) qualora la norma preveda l’emissione di un documento sostanzialmente coincidente con le fatture (autofatturazione).
Il campo codice destinatario deve essere valorizzato con “XXXXXXX ” Cosa si indica nel file xml in caso di integrazione della fattura ricevuta?
Per gli acquisti da soggetti esteri che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, i dati possono essere riportati in maniera più sintetica.
In particolare, per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 2.1).
Come si compila il file xml quando non si utilizza lo stesso software della fattura elettronica?
Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l’esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 2.1).
Quali sanzioni per la violazione degli obblighi relativi all’esterometro?
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.