Legge n. 213/2023 (cd. legge di Bilancio 2024), ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
ADEMPIMENTO
Nuovi limiti alle compensazioni
La Legge di Bilancio 2024 contiene disposizioni volte a porre limiti alle compensazioni di crediti nel Mod. F24. E’ previsto il divieto di compensazione, applicabile a tutti i contribuenti, in presenza di carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, di importo complessivo superiore a 100.000 euro. Per il calcolo del limite di 100.000 euro, rilevano i ruoli e gli accertamenti esecutivi, a condizione che ci sia stato l’affidamento all’agente della riscossione, mentre non rileva la tipologia di ruolo né di iscrizione. Si prevede anche l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 con compensazioni, indipendentemente dalle tipologie di crediti. E’, infine, introdotto un termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL.
DA SAPERE
In particolare, viene previsto:
– il divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, di importo complessivo superiore a 100.000 euro;
– l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni;
- l’introduzione di un termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL.
Divieto di compensazione in presenza carichi di ruolo superiori a 100.000 euro
Con l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, dal 1° luglio 2024, non è ammesso compensare nel Mod. F24 crediti tributari/contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori) o accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione, laddove l’importo complessivo risulti superiore a euro 100.000 e siano scaduti i termini di pagamento o in assenza di provvedimenti di sospensione.
Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni
L’art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006, prevede che, ai fini dell’utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite Mod. F24, vige l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consentito dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Ora, con integrazione del citato comma 49-bis, è disposto che tale obbligo venga esteso anche alla compensazione dei crediti previdenziali e verso l’INAIL.
Introduzione di un termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL
Con l’inserimento all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 del nuovo comma 1-bis, è disposto che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo vada effettuata solo a decorrere dai determinati momenti, che vedremo successivamente, a seconda del soggetto interessato.
Per quanto riguarda i crediti INAIL, sulla base del nuovo comma 1-ter, inserito nell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, la compensazione di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che i crediti siano registrati negli archivi dell’Istituto.
SOGGETTI INTERESSATI
Il divieto di compensazione si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
La compensazione orizzontale (o “esterna”) consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura o nei confronti di diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o denunce periodiche contributive e si attua compilando gli appositi campi del modello di pagamento F24.
La compensazione orizzontale si effettua esclusivamente all’interno del modello unificato di pagamento F24.
Il punto di partenza del meccanismo della compensazione è rappresentato dalle dichiarazioni annuali e dalla denuncia periodica INPS (UNIEMENS).
Infatti, il credito che scaturisce da queste dichiarazioni può essere utilizzato per compensare tutte le imposte e i contributi oggetto di versamento (IRPEF, IRES, IVA, ritenute, IRAP, contributi previdenziali).
La compensazione orizzontale riguarda quasi tutte le imposte e i contributi dovuti allo Stato, alle Regioni, all’INPS, all’INAIL e ai Comuni (IMU).
Si riporta, nella tabella che segue, un elenco dei principali tributi/contributi compensabili tra loro attraverso la compensazione orizzontale.
Importi a debito |
Importi a credito |
– Acconto e saldo IRPEF/IRES; |
– IRPEF/IRES; |
– Acconto e saldo IRAP; |
– Cedolare secca e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi; |
– IVA (saldo, liquidazioni periodiche, acconto, da adeguamento ISA); |
– IRAP; |
– Addizionali all’IRPEF; |
– Addizionali all’IRPEF; |
– Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA, compresa cedolare secca; |
– IVA annuale e IVA trimestrale; |
– Acconto del 20% dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata; |
– Eccedenze di ritenute; |
– Contributi IVS; |
– Contributi IVS; |
– Contributi versati alla Gestione separata INPS; |
– Contributo Gestione separata INPS relativo al professionista; |
– Ritenute alla fonte; |
– Crediti INAIL derivanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso; |
– Contributi INPS derivanti dalla denuncia UNIEMENS; |
– Contributi INPS relativi ai dipendenti, risultanti dalla denuncia UNIEMENS; |
– Contributi INAIL da chiunque versati; |
– Imposta sostitutiva per le plusvalenze; |
– IMU. |
– Imposta sostitutiva per i fondi pensione; |
– Imposte derivanti da imprese estere partecipate; |
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– Crediti d’imposta a favore delle imprese; |
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– Crediti certificati vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex art. 35, comma 1, lett. b), del D.L. n. 1/2012. |