Tra i bonus edilizi in vigore nel 2024, di particolare importanza sono il bonus casa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’ecobonus ordinario.
Per il bonus casa, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione sarà pari al 50%, con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; dal 2025, salvo proroghe, il bonus tornerà alla misura ordinaria del 36% e con un tetto massimo di spesa detraibile di 48.000 euro per unità immobiliare. Per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti è possibile fruire dell’ecobonus, che, salvo proroghe, sarà valido fino alla fine del 2024, e prevede aliquote variabili tra il 50 e l’85%.
Bonus casa: che cos’è
Chi sta effettuando o ha intenzione di effettuare lavori edili ha a disposizione diverse agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta.
Tra i bonus edilizi in vigore nel 2024, di particolare importanza il bonus casa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il cosiddetto bonus casa è la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR.
L’agevolazione è stata resa permanente dall’articolo 4 del D.L. n. 201/2011 (convertito con la Legge n. 214/2011), che ha fissato la percentuale di detrazione al 36% e la spesa massima agevolabile a 48.000 euro per unità immobiliare.
A seguito di interventi legislativi successivi, da ultimo la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella maggior misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2025, salvo ulteriori proroghe, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di spesa di 48.000 euro.
Bonus casa: chi può fruire della detrazione?
Sono ammessi a fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi agevolabili e che hanno sostenuto le spese, se le stesse sono rimaste a loro carico.
Hanno diritto alla detrazione:
– il proprietario o il nudo proprietario;
– il titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
– i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
– gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
– i soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
– detentori (locatari, comodatari) dell’immobile.
Familiari e conviventi di fatto La detrazione spetta anche:
– al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
– al coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
– al componente dell’unione civile, convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato;
– al componente unione di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Inoltre, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Promissario acquirente
Il promissario acquirente può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione se:
– è stato immesso nel possesso dell’immobile;
– esegue gli interventi a proprio carico;
– è stato registrato il contratto preliminare di vendita.
Lavori in economia
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Condomini
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Possono ugualmente beneficiare della detrazione i condomini minimi (ossia gli edifici composti da un numero non superiore a 8 condòmini) che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, a condizione che:
– il pagamento delle spese sia effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta);
– in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riportino nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
Proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali
Il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purché soggetto passivo Irpef) sono ammessi alla detrazione fiscale solo nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale, intendendosi per tali i fabbricati nei quali la superficie complessiva delle unità a destinazione abitativa sia superiore al 50% di quella totale dell’edificio.
Diversamente, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
sia inferiore al 50%, possono beneficiare della detrazione, per le spese realizzate sulle parti comuni, esclusivamente i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.
Inoltre, affinché siano configurabili delle “parti comuni” condominiali, l’edificio deve essere composto da più unità abitative funzionalmente autonome, non essendo richiesta, invece, l’esistenza di una pluralità di proprietari.
Bonus casa: quali immobili possono fruire della detrazione?
La detrazione spetta per gli interventi effettuati su edifici, situati nel territorio dello Stato, residenziali o su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle relative pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Presupposto per l’applicazione dell’agevolazione è che i lavori siano effettuati su edifici esistenti e non realizzino una nuova costruzione (con la sola eccezione della realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali).
Destinazione non catastale
Non è possibile fruire del bonus casa se, dopo l’intervento, l’immobile non avrà una destinazione d’uso abitativa, indipendentemente dal fatto che la categoria catastale sia compresa tra quelle abitative, tra la A/1 e la A/9 ovvero la A/11 (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 611 del 17 settembre 2021).
Bonus casa: per quali lavori spetta la detrazione?
Rientrano nel perimetro dell’agevolazione sia i lavori effettuati su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici residenziali.
Nel dettaglio, è possibile beneficiare del bonus casa per:
Si può fruire della detrazione anche nel caso in cui prima degli interventi, l’immobile esistente è frazionato in più unità immobiliari provvisoriamente accatastale in categoria F/4 destinate ad abitazioni (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 241 del 13 aprile 2021).
1) Manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale – lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia |
2) Manutenzione straordinaria – lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia |
3) Restauro e di risanamento conservativo – lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia |
4) Ristrutturazione edilizia – lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 – Testo unico Edilizia |
5) Lavori necessari alla ricostruzione e al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione sia stato dichiarato lo stato di emergenza |
6) Posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune: – l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore |
7) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi |
8) Interventi finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19% |
9) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi come furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili (ad esempio: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, ecc.). Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza |
10) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla cablatura degli edifici |
11) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico |
12) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (es. installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili). L’impianto deve essere installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (per usi domestici, illuminazione, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia |
13) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Sono agevolate le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione |
14) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla bonifica dall’amianto |
15) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano |
16) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla messa a norma degli edifici. La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37. Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell’abitazione. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di dichiarazione di conformità rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima ed indipendentemente dalla categoria di intervento edilizio |
17) Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (articolo 16-bis, comma 3-bis, TUIR) |
Bonus casa acquisti: quando spetta la detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati?
Il bonus casa spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis, comma 3, TUIR).
Ai fini della detrazione (bonus casa acquisti):
– l’unità immobiliare deve essere ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi;
– devono essere stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non compete, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria);
– gli interventi realizzati devono riguardare l’intero fabbricato e non esclusivamente la singola unità che viene trasferita;
– la vendita o l’assegnazione dell’immobile deve essere effettuata entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.
Bonus casa: a quanto ammonta e qual è l’ammontare massimo di spesa detraibile?
In via ordinaria, la detrazione spetta nella misura del 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di spesa annuale di 48.000 euro per unità immobiliare (articolo 16-bis del TUIR).
Con il D.L. n. 83/2012 e con le proroghe previste dagli interventi legislativi successivi fino alla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 37, lettera b), punto 1, legge n. 234/2021), il meccanismo agevolativo è stato potenziato.
In particolare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, l’aliquota agevolativa è fissata al 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (dal 1° gennaio 2025, salvo ulteriori proroghe della misura potenziata, si tornerà alla misura ordinaria).
Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
Bonus casa acquisti
Il bonus casa acquisiti, in via ordinaria, spetta nella misura del 36% e si calcola su di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. L’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere i 48.000 euro.
Anche in tal caso, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella maggior misura del 50% (su un importo massimo al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazione dell’immobile), fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (dal 1° gennaio 2025, salvo ulteriori proroghe della misura potenziata, si tornerà alla misura ordinaria).
Ad esempio, se nel 2024 Tizio acquista un’abitazione ristrutturata al prezzo di 300.000 euro, la spesa detraibile è pari a 75.000 euro (300.000×25%) e la detrazione complessivamente spettante è di 37.500 euro (75.000×50%).
Detrazione spettante in caso di edifici ad uso promiscuo
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
Detrazione spettante in caso di erogazione di contributi
In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto, ai fini dell’agevolazione, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi siano erogati in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a tassazione separata nell’anno in cui sono erogati.
L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile, non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, possono considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
Bonus casa: quali sono i metodi di pagamento ammissibili?
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico bancario o postale (bonifico parlante), dal quale risulti:
– la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
– il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Su questi bonifici le banche, Poste Italiane SPA e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto. Dal 1° marzo 2024 – secondo quando disposto dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 88, legge 213/2023 – la ritenuta è pari all’11% (fino al 29 febbraio 2024, la ritenuta era pari all’8%).
Bonus casa acquisti
Non c’è obbligo di pagamento con bonifico parlante nel caso del bonus casa acquisti.
Casi particolari
Se per errore non sono stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento, a condizione che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane di operare la ritenuta e purché il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.
Bonus casa: quali sono gli adempimenti per usufruire della detrazione?
Nei casi previsti, deve essere inviata all’Asl competente per territorio una comunicazione (con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla regione) con le seguenti informazioni:
– generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; – natura dell’intervento da realizzare;
– dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
– data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
Bonus casa: deve essere effettuata la comunicazione all’ENEA?
Per gli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili devono essere trasmesse all’Enea le informazioni sui lavori effettuati.
La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it/.
Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.
La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto al bonus casa (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 46/E/2019).
Bonus casa: come viene fruita la detrazione?
Ai fini della fruizione della detrazione, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
La detrazione deve essere ripartita fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Determinazione dell’anno di sostenimento della spesa
Ai fini della determinazione dell’anno di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.
Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d’imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura (Ministero delle Finanze, circolare n. 57/E/1998, paragrafo 4).
A tale regola, fa eccezione il bonus casa acquisti, per il quale, oltre al pagamento durante il periodo agevolato, rileva anche la data dell’atto notarile.
Relativamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, ovvero su unità immobiliari residenziali di proprietà di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, rileva la data in cui l’amministratore o altro soggetto incaricato procede al pagamento delle spese.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Capienza fiscale
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Ad esempio, se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
Bonus casa: è possibile lo sconto in fattura e la cessione del credito?
Esclusivamente per gli interventi di manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni di edifici residenziali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, per l’installazione di impianti fotovoltaici e per il bonus casa acquisti, in alternativa alla detrazione fiscale, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, è possibile:
– lo sconto in fattura;
– la cessione del credito.
Tale facoltà è stata eliminata con l’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 , ad eccezione degli interventi già avviati entro la data del 16 febbraio 2023 o la cui pratica sia già stata presentata entro la stessa data.
Pertanto, se non si rientra nelle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023, l’agevolazione può essere fruita unicamente mediante detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
Chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta relativi al bonus casa sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 7 settembre 2023.
Bonus casa: si trasferisce la detrazione?
In caso di vendita dell’unità̀ immobiliare sulla quale è stato eseguito l’intervento di recupero prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In sostanza, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Trasferimento mortis causa
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, a prescindere dal fatto che esso sia adibito o meno ad abitazione principale.
Se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre.
La libera e piena disponibilità del bene, in capo all’erede, deve essere effettiva non solo nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche in ciascuno degli anni d’imposta con riferimento ai quale l’erede stesso intende beneficiare della corrispondente quota di beneficio fiscale.
Se, per esempio, l’erede che detiene direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.
Inoltre, ai fini del trasferimento delle quote di detrazione in capo all’erede, la detenzione materiale e diretta richiesta dalla norma deve sussistere con riferimento all’intero immobile: pertanto, nel caso in cui solo una parte dell’immobile sia concessa in locazione, l’erede locatore o comodatario non potrà fruire della detrazione in relazione alle quote relative alle annualità nelle quali l’immobile non può dirsi nella detenzione materiale e diretta del contribuente per l’intera superficie.
Trasferimento dell’inquilino o del comodatario
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.