L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 16 gennaio, il modello definitivo della Certificazione Unica 2024, con le relative istruzioni per la compilazione. Tra le principali novità della CU per il 2024, la tassazione agevolata delle mance, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, le nuove disposizioni in materia di fringe benefit, nonché la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.
Sono chiamati a presentare la CU 2024 i soggetti, pubblici e privati, che hanno erogato redditi ed effettuato ritenute in qualità di sostituti d’imposta, risultano tenuti alla certificazione di dati previdenziali e assistenziali o sono stati titolari di posizione INAIL per l’assicurazione dei lavoratori. Il mancato invio della CU, ove dovuta, o il suo invio tardivo o con dati errati, è soggetto a una specifica disciplina sanzionatoria.
La scadenza rimane confermata entro il 16 marzo 2024, con invio esclusivamente in modalità telematica.
Sintesi delle novità 2024:
Le novità normative 2023 che hanno avuto impatto sulla Certificazione Unica riguardano:
- la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
- la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
- l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
- l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
- la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.
Mance lavoratori settore turismo
In merito alle mance, con l’art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022, è stato previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Tale misura è destinata ai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell’anno precedente. Per tale motivo, è stato istituito il punto 652, nel quale va riportato l’importo delle mance assoggettate a imposta sostitutiva, mentre nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del 5% operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del 25%, calcolato sull’importo indicato nel punto 651. Dal punto 654 al 663, vengono dettagliate le diverse variabili di non erogazione o gestione da altro datore di lavoro.
Lavoratori sportivi
Altra novità riguarda i lavoratori sportivi che, in seguito alla riforma dello sport, hanno avuto necessità di potere certificare il nuovo trattamento per i redditi collegati.
In primis, è stata istituita una nuova sezione, relativa all’INPS Gestione separata per Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate (SEZIONE 3 bis): questa nuova sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 agli sportivi dilettantistici di cui all’art. 35, commi 2 e da 7 a 8-quinquies, del D.Lgs n. 36/2021, iscritti alla Gestione Separata INPS.
In merito alla sezione reddituale, l’importo di 15.000 euro costituisce la nuova franchigia per l’imponibilità; pertanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria. Nei punti 781 e 784 trova spazio l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche (comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro). Nei punti seguenti vengono gestiti anche i lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni.
Benefit e buoni carburante
L’art. 40 del D.L. n. 48/2023 ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023, ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, del TUIR.
Il valore di tali erogazioni in natura trova spazio nel punto 475, che dovrà essere compilato indipendentemente dal loro ammontare; lo stesso punto viene utilizzato anche per i benefit erogati in sostituzione di premi di produttività. Si ricorda che, nel caso in cui tali erogazioni superino il valore di euro 3.000, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Il D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, ha previsto anche per il periodo d’imposta 2023 la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti fino a 200 euro, che dovranno essere indicate nel punto 476.
Trattamento integrativo speciale
Altra novità per il 2023 è stata quella prevista dall’art. 39-bis del decreto Lavoro, D.L. n. 48/2023, con un trattamento integrativo speciale, per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023. Tale erogazione verrà indicata nel punto 479 per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali, nel periodo d’imposta 2022, abbiano avuto un reddito di importo non superiore a euro 40.000.
Riduzione IRPEF comparto sicurezza
Per il personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2023, che ha percepito nel 2022 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 30.208 euro, l’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 95/2017, ha previsto che il trattamento economico accessorio comprensivo dovrà essere indicato nel punto 383. Tale importo sarà già ricompreso nei punti 1 e 2. Nel punto 384 va indicato, invece, l’importo della detrazione fruita, per un importo massimo di 571 euro, mentre nel punto 385 va indicato l’importo della detrazione eventualmente non fruita.
MODALITA’ DI CONSEGNA E INVIO
La Certificazione Unica risulta soggetta a un duplice obbligo di consegna.
La stessa, infatti, deve sia essere consegnata al singolo soggetto cui la certificazione si riferisce, sia essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la consegna al singolo soggetto, questa può essere:
- consegna cartacea, in duplice copia, direttamente al singolo percettore;
- trasmissione telematica quale posta elettronica, PEC o messa a disposizione per il download dalla piattaforma gestita dal sostituto d’imposta.
Attenzione
In caso di trasmissione telematica, il sostituto deve sincerarsi che il singolo destinatario sia in possesso degli strumenti necessari per visualizzare e materializzare il documento e che sia in grado di utilizzarli.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, la Certificazione deve, comunque, essere rilasciata al percipiente entro dodici giorni dalla richiesta da parte dello stesso.
Invece, la consegna all’Agenzia delle Entrate può avvenire unicamente a mezzo telematico, tramite gli appositi canali messi a disposizione dalla stessa (Entratel/Fisconline).
L’invio, tuttavia, può, alternativamente, essere effettuato e curato direttamente dal singolo soggetto tenuto a effettuare la comunicazione, oppure tramite l’assistenza di un intermediario abilitato.
A seguito della possibilità che vengano comunicati, per qualsivoglia ragione, dati non corretti oppure comunicazioni non dovute, sono previste le seguenti tipologie di trasmissioni, da effettuarsi entro la scadenza dell’adempimento:
- ordinaria;
- sostituiva, per correggere una certificazione precedentemente inviata;
- annullamento, per cancellare una certificazione presentata per sbaglio/non dovuta.
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate si considera effettuata solamente a fronte della ricezione di apposita comunicazione inviata al soggetto che ha curato la presentazione della certificazione.
Attenzione
In considerazione del fatto che è possibile presentare un flusso telematico contente una pluralità di certificazioni, si deve prestare attenzione al fatto che le comunicazioni sostitutive o di annullamento risultano incompatibili con le certificazioni ordinarie e, pertanto, all’interno del medesimo flusso vi possono essere o solo comunicazioni ordinarie oppure solo comunicazioni sostitutive o di annullamento.
SCADENZA
Il termine per procedere all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche risulta variare in funzione delle tipologie reddituali contenute nelle certificazioni da inviare. Il termine ordinario per effettuare l’invio della Certificazione Unica 2024 è il 16 marzo 2024; tuttavia, nell’ipotesi in cui la certificazione contenga esclusivamente redditi esenti oppure non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, l’invio della certificazione può essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (cd. Mod. 770/2024), ossia entro il prossimo 31 ottobre 2024.
Attenzione
L’art. 19 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, ha modificato, ampliandolo, l’ambito di applicazione delle dichiarazioni precompilate, disponendo che “A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1 (ossia i redditi di lavoro dipendente)”.
A seconda dell’interpretazione che verrà data in merito alla decorrenza applicativa dell’esposto passaggio, potrebbe profilarsi la possibilità che la stessa trovi applicazione già con riferimento ai redditi 2023.
Ove ciò dovesse risultare confermato, ne discenderebbe una rilevante riduzione delle certificazioni inviabili entro il 31 ottobre senza applicazione di sanzioni e un corrispondente incremento, per tipologie e numerosità, delle certificazioni da inviarsi entro il prossimo 16 marzo 2024.
SANZIONI
L’invio errato, tardivo od omesso della Certificazione Unica risulta soggetto al seguente regime sanzionatorio:
- euro 100, per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata, senza applicazione del cumulo giuridico, fino a un importo massimo di euro 50.000;
- euro 33,33, per ciascuna certificazione integrativa/correttiva inviata entro 60 giorni dal termine di scadenza per procedere all’invio, senza applicazione del cumulo giuridico, fino a un importo massimo di euro 20.000.
Le sanzioni esposte non trovano, tuttavia, applicazione, se:
- nei casi di errata trasmissione di una o più certificazioni, si procede all’invio di una certificazione sostitutiva o di annullamento entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine;
- nei casi di scarto dell’invio, entro il termine, di un intero flusso contenente più certificazioni, si procede a un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi allo scadere del termine;
- nei casi di scarto di alcune certificazioni all’interno di un unico flusso inviato entro il termine, si procede all’invio delle certificazioni scartate entro i cinque giorni successivi allo scadere del termine.
Attenzione
E’ possibile fruire dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.