Il nuovo comma 12-undecies dell’art. 3 del D.L. n. 215/2023, aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, estende l’applicazione del ravvedimento speciale, disciplinato dai commi da 1 7 4 a 178 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 , alle violazioni commesse nelle dichiarazioni validamente presentate relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 .
Il versamento del dovuto può avvenire in unica soluzione, entro il 2 aprile 2024 (il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) o in 4 rate, da versare, rispettivamente, entro il 2 aprile 2024, 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale o della prima rata e con la rimozione delle violazioni alla stessa scadenza.
La norma disciplina anche gli effetti dell’eventuale decadenza dalla rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (cfr. comma 175 dell’art. 1 della legge n. 197/2022).
Applicabilità |
Estesa a violazioni in dichiarazioni per periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. |
Versamento |
– Unica soluzione entro il 2 aprile 2024 (il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) • 2 aprile 2024 (il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi); • 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica); Rate successive alla prima: interessi del 2% annuo. |
Perfezionamento |
|
Decadenza rateazione |
Interessi 4% annuo decorrono da 1° aprile 2024. |
Ravvedimenti già effettuati al 29 febbraio 2024 |
Restano validi. |
Rimborsi |
Esclusi. |