Il Decreto Anticipi ( D.L. 145/2023 ) ha introdotto per le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno fatturato nel precedente esercizio ricavi o compensi non superiori a 170.000 Euro la possibilità di non versare gli acconti Irpef, o Irap entro il prossimo 30 novembre, ma optare per un pagamento in un’ unica soluzione entro gennaio 2024 o a rate fino a maggio.
Lo Studio invita i clienti che rientrano nella proroga a comunicare la loro intenzione di rateizzare o meno il pagamento.
Vediamo nel dettaglio la novità introdotta dall’art. 4 del D.L: 145/2023
Ambito soggettivo
Riguarda – le sole persone fisiche titolari di partita Iva.
Eslcuse – tutte le società (anche personali), gli studi associati,
Il rinvio a gennaio del versamento del secondo acconto derivante dalla dichiarazione dei redditi e la possibilità di rateizzarne l’importo in cinque rate mensili presenta tutta una serie di limitazioni. La disposizione, contenuta all’articolo 4 del decreto Anticipi prevede, infatti, che la misura:
- riguardi le sole “persone fisiche, titolari di partita Iva”, eliminando, quindi, dall’ambito soggettivo di applicazione non solo tutte le società (anche personali) e gli studi associati, ma anche i loro soci/associati, almeno nella misura in cui essi non siano anche titolari di una posizione personale. Restano fuori anche tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto;
- si rivolge ai soggetti sopra citati che “nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro”, per cui tutti coloro che nel 2022 (modello Redditi 2023) dichiarano ricavi/compensi di importo maggiore manterranno l’acconto obbligatorio a novembre;
- si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi, escludendo non solo l’Irap (che, peraltro, gran parte delle persone fisiche non pagano già più) ma anche “i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail” (dovrebbero invece rientrare i versamenti dell’addizionale regionale Irpef e dell’imposta sostitutiva Irpef dei forfettari e dei minimi);
- infine, non pare introdurre un obbligo ma una facoltà, pertanto i contribuenti potranno pagare il secondo acconto in un’unica soluzione entro il 30 novembre senza incorrere in sanzioni
Come funzionerà quindi il rinvio dei versamenti?
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione a gennaio 2024, o in 5 rate di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese, da gennaio a maggio. Dalla seconda rata sono dovuti gli interessi del 4% annuo.
Restano in ogni caso fuori dal rinvio i contributi previdenziali e assistenziali, dovuti in ogni caso entro il 30 novembre per tutti.
L’acconto riguarda tutti i tributi liquidati in dichiarazione dei redditi, cioè, oltre all’IRPEF, la cedolare secca, l’IVIE, l’IVAFE, ecc., nonché le imposte sostitutive (regimi forfetario e di vantaggio).