LISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Per ottenere lISEE è necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Le varie modalità di acquisizione dellISEE, precompilato e non precompilato, sono state unificate in un unico punto di accesso, denominato Portale Unico ISEE”.

Il nuovo Portale rende più agevole il rilascio dellISEE privilegiando luso della modalità precompilata.

L’ISEE differisce secondo la tipologia di prestazione che si intende richiedere, delle caratteristiche del richiedente e del nucleo familiare.

Tipologie

Descrizione

ISEE standard o ordinario

Tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

ISEE università

Per la richiesta di prestazioni nell’ambito del diritto allo studio universitario.

In questo caso, va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Il richiedente fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia.

ISEE sociosanitario

Per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie (ad esempio, assistenza domiciliare ai disabili).

In questo caso, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni).

ISEE sociosanitario-residenze

Per la richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria di tipo residenziale (ad esempio, ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette).

Tipologie

Descrizione

segue

Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

ISEE minorenni

Per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minori, figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

ISEE corrente

Può essere calcolato in presenza di un ISEE in corso di validità e consente di aggiornare i dati della DSU già presentata.

CALCOLO – L’ISEE si determina mediante il rapporto tra:

  • ISE (Indicatore della situazione economica), che si ottiene sommando l’ISR (Indicatore della situazione reddituale) e il 20% dell’ISP (Indicatore della situazione patrimoniale);
  • SE (Valore della scala di equivalenza), parametro ottenuto in base al numero e alle caratteristiche specifiche dei componenti e del nucleo familiare.

Scala di equivalenza
(Allegato 1 al DPCM 5.12.2013 n. 159)

Numero componenti

Parametro

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Coniugi con diversa residenza anagrafica

Coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. Identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell’ultima residenza comune o nella residenza del coniuge di maggior durata.

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

  • 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli e 0,5 in caso di almeno 5 figli;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni.
    Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR 223/89, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
    Infine, in luogo di quanto previsto dall’art. 4 co. 4 lett. b), c) e d) del DPCM 159/2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente (art. 2-sexies co. 1 lett. b) del DL 42/2016).

I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (anche se risultino in due stati di famiglia distinti), mentre costituiscano due nuclei diversi se hanno due diverse residenze (art. 2 co. 5 del DL 28.1.2019 n. 4).

 

Le regole dei coniugi si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Figli e soggetti che si trovano in convivenza anagrafica

L’art. 3 del DPCM 159/2013 definisce anche l’appartenenza al nucleo familiare di figli, minori in affidamento o in preadozione e dei soggetti che si trovano in convivenza anagrafica. In particolare:

  • il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
  • il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario;
  • il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante (il genitore affidatario può considerarlo parte del proprio nucleo familiare);
  • il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante;
  • il figlio maggiorenne di età superiore a 26 anni, non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori (o di uno dei due se i genitori appartengano a nuclei familiari distinti);
  • il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ex DPR 223/89 è considerato nucleo familiare a sé stante (salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge), mentre il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica.

indicatori

Oltre alla composizione del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell’ISEE sono necessari:

  • l’indicatore della situazione reddituale;
  • l’indicatore della situazione patrimoniale.

Indicatore della situazione reddituale

Viene determinato sulla base dei redditi e delle spese specificati dall’art. 4 del DPCM 159/2013, riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU e a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Redditi

Spese

Reddito complessivo ai fini IRPEF

Assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge (compresi gli assegni destinati al mantenimento dei figli)

Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta

Fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, spese mediche e di assistenza specifica per i disabili

Redditi esenti da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello Stato estero

Redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte da produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla dichiarazione IVA

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
Per approfondimenti circa i redditi e i patrimoni da indicare nella DSU si vedano le Istruzioni per la compilazione della DSU.

Redditi

Spese

Proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA

Fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi

Assegni per il mantenimento di figli

Fino ad un massimo di 1.000 euro, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo, nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi

Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (se non inclusi nel reddito complessivo IRPEF)

Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU (non indicati nel reddito complessivo)

Reddito figurativo delle attività finanziarie

Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti all’AIRE

 

Anno di competenza

I redditi e le spese sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

 

Inoltre, si sottrae, fino a concorrenza, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000,00 euro, incrementato di 500,00 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Indicatore della situazione patrimoniale

Viene determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare di cui all’art. 5 del DPCM 159/2013.

 

Patrimonio immobiliare

Patrimonio mobiliare

Valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa (detratto, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato)

Depositi e conti correnti bancari e postali

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente

Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati

Il patrimonio immobiliare all’estero, pari a quello definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (dal valore si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato)

Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri

Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie

Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato

Altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto

Valore del Patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata

 

L’art. 2-sexies co. 1 lett. b) del DL 42/2016 ha sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità previste nell’art. 4 co. 4 lett. b), c) e d) con una maggiorazione della scala di equivalenza per ogni componente disabile. In particolare, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte:

  • le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori;
  • la retta per l’ospitalità alberghiera;
  • le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.

In sostituzione di tali detrazioni si prevede, per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza.

 

Anno di competenza

L’anno di riferimento dei patrimoni è il secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

 

Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia da 6.000,00 euro, accresciuta di 2.000,00 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro. La soglia è incrementata di 1.000,00 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

dichiarazione sostitutiva unica (dsu)

La DSU è la dichiarazione necessaria per il calcolo dell’ISEE e contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del proprio nucleo familiare.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate e in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate.

La DSU:

  • ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno;
  • può essere presentata in modalità precompilata e non precompilata.

Tipologie

Esistono due tipologie di DSU.

Tipologie

Descrizione

DSU Mini

Utilizzata nella maggior parte dei casi e consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

DSU Estesa

Utilizzata nelle ulteriori ipotesi, quali:

  • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
  • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.

 

  Dall’1.7.2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria (art. 1 co. 323 della L. 197/2022).

 

Portale unico isee

In generale, le fasi per l’ottenimento dell’ISEE mediante DSU precompilata sono le seguenti:

  • acquisizione e sottoscrizione del nucleo familiare;
  • verifica e conferma dei dati precompilati e compilazione di ulteriori quadri con dati autodichiarati.;
  • attestazione e conferma DSU.

Acquisizione e sottoscrizione del nucleo familiare

Effettuato l’accesso all’interno del Portale Unico ISEE, il richiedente può iniziare la compilazione della DSU mediante la funzionalità “Inizia compilazione” presente nella sezione “ISEE precompilato”.

Tale modalità di compilazione precompilata consente di ottenere l’attestazione ISEE in tempi più rapidi e di evitare segnalazioni di omissioni o difformità se i dati precompilati dalle banche dati di INPS e Agenzia delle Entrate vengono confermati.

Con l’inizio della compilazione, viene richiesto:

  • il consenso alla privacy;
  • di scegliere per quale tipologia di prestazione occorre l’ISEE (ad esempio, assegno unico universale);
  • di compilare il questionario riguardanti eventuali situazioni particolari (la scelta della tipologia di prestazione comporta un questionario diverso).

 

Ad esempio, se l’ISEE serve per l’assegno unico e universale, la procedura richiede se nel nucleo sono presenti: persone con disabilità o non autosufficienti; figli minorenni i cui genitori non sono coniugati fra loro e non sono conviventi.

 

 

La procedura propone poi un riepilogo e il modello di DSU più adatto in relazione alla prestazione che si intende richiedere e alle necessità e le situazioni in cui si trova il nucleo familiare.

Il passo successivo riguarda i dati del nucleo familiare. Il richiedente dovrà scegliere tra:

  • importare i dati della precedente DSU;

 

  • nucleo familiare proposto in base ai dati importati dall’archivio INPS (è possibile apportare modifiche, aggiungere o rimuovere componenti).

Con la schermata successiva il richiedente potrà:

  • scegliere la modalità di autorizzazione per la precompilazione dei dati (tramite identità digitale o fornendo i dati di riscontro);

  • modificare il nucleo familiare;
  • inserire i dati dell’abitazione del nucleo familiare;

 

  • inserire alcune specifiche relativamente alla condizione del nucleo familiare (se entrambi i genitori sono lavoratori o se il nucleo è composto da un solo genitore);

  • presentare e sottoscrivere la dichiarazione.

Verifica e conferma dei dati precompilati e compilazione di ulteriori quadri con dati autodichiarati

In questa fase è possibile:

  • confermare i dati precompilati del nucleo familiare;
  • autodichiarare i restanti dati.

La fase ha inizio solo quando i componenti maggiorenni del nucleo familiare hanno rilasciato la loro autorizzazione alla precompilazione dei dati. L’autorizzazione può essere effettuata accedendo al Portale Unico con la propria identità digitale SPID/CIE/
CNS.

 

Una volta autorizzata la precompilazione, o inseriti i dati di riscontro, la dichiarazione assumerà lo stato “elaborata”, con conseguente disponibilità dei dati precompilati.

 

 

  Una volta sottoscritti, il nucleo familiare e i modelli base non sono più modificabili. Il sistema assegna un numero di protocollo alla domanda e si occuperà di acquisire i riscontri avvisando quando saranno disponibili gli esiti con i dati precompilati richiesti. La sottoscrizione comporta, da parte del dichiarante, un’assunzione di responsabilità in ordine ai dati afferenti tutti i componenti del nucleo.

  Il processo di autorizzazione dei componenti il nucleo familiare maggiorenni è stato semplificato attraverso l’accesso dei medesimi al Portale con le proprie identità digitali SPID/CIE/CNS. Tale procedura è consigliabile per ottenere velocemente il documento precompilato. In alternativa, è sempre possibile selezionare la modalità con i dati di riscontro.

Il dichiarante che ha sottoscritto la dichiarazione riceve ai contatti personali comunicati all’Istituto la notifica dell’avvenuta autorizzazione alla precompilazione e la disponibilità dei dati precompilati.

Termine per la conferma o modifica dei dati

La conferma o modifica dei dati precompilati deve avvenire a cura del dichiarante entro 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto l’autorizzazione.

Dopo aver confermato i dati relativi al nucleo familiare, la procedura consente la verifica dei dati precompilati ricevuti dall’anagrafe tributaria di ciascun familiare e riguardanti:

  • i redditi (in questo caso è necessario prendere visione dei dati precompilati);

 

  • il patrimonio mobiliare e immobiliare (in questo caso è possibile sia la conferma dei dati che la modifica degli stessi, aggiungendo o eliminando un patrimonio).

 

Successivamente, la procedura passa alla sezione dei dati autodichiarati, che comprende i dati relativi a:

  • anagrafica;

  • residenza e attività lavorativa;

 

L’indicazione dell’attività lavorativa è facoltativa, ma per l’accesso ad alcune prestazioni può risultare invece obbligatoria.

  • altri redditi, vale a dire gli altri redditi del componente del nucleo familiare non rilevati dall’Agenzia delle Entrate attraverso la dichiarazione fiscale;

 

  • assegni di mantenimento versati o percepiti per coniuge e/o figli (a prescindere dal fatto che essi derivino o no da una sentenza di separazione/divorzio);

 

  • veicoli posseduti dal componente del nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

 

Attestazione e conferma DSU

Terminate le fasi precedenti, il richiedente può attestare e confermare la dichiarazione.

 

 

Con la conferma e l’attestazione la DSU non è più modificabile e l’ISEE viene calcolato.

Approfondimenti

ISEE”, Guide Eutekne

Silvestro D. “Disponibile il Portale Unico ISEE”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 12.4.2023

Silvestro D. “Per l’ISEE corrente, dati patrimoniali aggiornabili dal 1° aprile di ogni anno”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 22.9.2021

Silvestro D. “ISEE”, Schede di Aggiornamento, 8-9, 2023, p. 1509 ss.

DPCM 5.12.2013 n. 159, DM 9.8.2019, DM 7.9.2021 n. 314 e messaggio INPS 11.4.2023 n. 1345

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