Nuovo “concordato biennale” con il Fisco: primi profili operativi
Il concordato preventivo biennale introduce la possibilità di definire il reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP. Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni e, per la sola annualità 2024, i contribuenti in regime forfetario. L’Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ogni anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per acquisire i dati necessari per elaborare la proposta (per l’annualità 2024, tale termine è posticipato al 15 giugno 2024). Per il 2024, il termine di adesione alla proposta è fissato al 15 ottobre.
Da Sapere
Concordato preventivo biennale protagonista assoluto dei modelli
Redditi 2024
Che l’operazione concordato preventivo biennale fosse la protagonista assoluta della stagione dichiarativa 2024 era già abbastanza chiaro dalla lettura della norma istitutiva (D.Lgs. n. 13/2024). La versione definitiva dei modelli Redditi 2024 (con la nuova sezione VI del quadro LM di Redditi PF, destinata ai contribuenti in forfetario che intendono aderire al concordato) e il nuovo modello CPB 2024-2025, approvati dall’Agenzia delle Entrate, ne sono l’ulteriore conferma. Il puzzle non è, però, ancora completo: all’appello mancano ancora il software per l’invio dei dati e la formulazione della proposta e il decreto ministeriale che dovrà stabilire quali eventi straordinari possono influenzare l’adesione al concordato preventivo.
NOVITA’
È stato approvato il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13).
Il decreto (pubblicato nella G.U. 21 febbraio 2024, n. 43, e in vigore dal 22 febbraio 2024) è stato approvato in attuazione della delega alla riforma fiscale, di cui alla Legge n. 111/2023.
Di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni applicative introdotte a disciplina del nuovo istituto del cd. “concordato biennale”.
Sintesi disposizioni applicative del nuovo “concordato biennale” (artt. 6-39)
- Disposizioni generali (artt. 6-9)
Finalità e ambito applicativo
L’istituzione del nuovo “concordato biennale” si inserisce nell’ambito degli strumenti fiscali messi a disposizione allo scopo di favorire il potenziamento del regime dell’adempimento collaborativo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, in conformità a quanto stabilito dalla delega alla riforma fiscale, di cui all’art. 17 della Legge n. 111/2023.
Il concordato in oggetto:
- richiede che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
- è applicabile, in via sperimentale, anche ai soggetti forfetari, ma per la sola annualità 2024.
Piattaforma e strumenti informatici di supporto
In merito alle modalità operative, si rappresenta che:
- l’Agenzia delle Entrate, entro il 1º aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato (in deroga, per le annualità 2024 e 2025, tale termine è fissato, rispettivamente, al 15 giugno e 15 aprile);
- con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione, saranno individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria per accedere al concordato;
- con successivo apposito decreto MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuati i periodi d’imposta per i quali la metodologia approvata consentirà di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
Elaborazione e adesione alla proposta di concordato
La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e, comunque, nel rispetto della sua capacità contributiva, anche mediante processi automatizzati, basati su:
- informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria, con conseguente limitazione all’introduzione di nuovi oneri dichiarativi;
- assumendo, con alcune specifiche limitazioni ed esclusioni, eventuali ulteriori informazioni, ricavabili dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria e di altri soggetti pubblici.
Il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato formulata, entro le seguenti scadenze:
- a regime: entro il termine ordinariamente previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’IRAP e, quindi, entro il 30 giugno di ogni anno;
- solo per il primo anno di applicazione: entro il termine previsto dall’art. 38 per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e, quindi, entro il 15 ottobre 2024.
- Disposizioni per i soggetti ISA (artt. 10-22)
Ambito soggettivo
Il “concordato biennale” è accessibile ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità, che:
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000, per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- non hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- non riportano condanne per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Effetti dell’adesione e rilevanza ai fini tributari
L’adesione alla proposta comporta i seguenti effetti:
- impegno a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato;
- osservanza dell’obbligo di provvedere:
- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli ISA;
- calcolo del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni con le regole ordinarie di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR (con dichiarazione di un reddito minimo di euro 2.000), senza considerare:
- plusvalenze/minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54;
- redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR;
- calcolo del reddito d’impresa con le regole ordinarie di cui all’art. 56 del TUIR (con dichiarazione di un reddito minimo di euro 2.000), senza considerare:
- plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR, GEIE, ovvero in società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR;
- calcolo del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP (con dichiarazione di un valore minimo di euro 2.000), senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive;
- ininfluenza della proposta di concordato ai fini dell’IVA;
- irrilevanza degli eventuali maggiori o minori importi effettivi rilevati in termini di reddito e di valore della produzione netta (rispetto a quelli concordati), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori;
- riconoscimento dei benefici premiali ISA per i periodi d’imposta oggetto di concordato;
- calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Rinnovo del concordato
L’adesione alla proposta concordataria riguarda un periodo biennale.
Al termine del biennio, il contribuente, previa conferma del possesso dei requisiti e dell’assenza di cause di esclusione, può aderire a una nuova proposta di concordato, formulata dall’Agenzia per il biennio successivo.
Cessazione del concordato
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo che la nuova attività rientri nell’applicazione del medesimo ISA;
- il contribuente cessa l’attività.
Decadenza dal concordato
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d’imposta nei seguenti casi in cui:
- a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, di cui all’art. 22, comma 2;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle ipotesi di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2;
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
- Disposizioni per i soggetti forfetari (artt. 23-33)
Ambito soggettivo
I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che operano in regime forfetario, possono accedere al concordato biennale:
- in via sperimentale, per la sola annualità 2024;
- previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per i soggetti ISA (assenza debiti tributari o contributivi di importi complessivamente superiori a euro 5.000);
- previa verifica dell’assenza delle cause di esclusione definite per i soggetti ISA;
- purché non abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Effetti dell’adesione e rilevanza ai fini tributari
L’adesione alla proposta comporta i seguenti effetti:
- impegno a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato;
- osservanza degli obblighi ordinariamente previsti dalla legge di riferimento per i soggetti rientranti nel regime forfetario;
- calcolo del reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni secondo le metodologie di cui all’art. 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro e il trattamento ordinario dei contributi previdenziali obbligatori;
- ininfluenza della proposta di concordato ai fini dell’IVA;
- irrilevanza degli eventuali maggiori o minori importi effettivi rilevati in termini di reddito (rispetto a quelli concordati), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali obbligatori;
- calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Rinnovo del concordato
L’adesione alla proposta concordataria riguarda un periodo biennale.
Al termine del biennio, il contribuente, previa verifica dei requisiti e dell’assenza delle cause di esclusione, può aderire a una nuova proposta di concordato, formulata dall’Agenzia per il biennio successivo.
Si ricorda che, per il solo periodo d’imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo ai soggetti forfetari è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
Cessazione del concordato
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo che la nuova attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività;
- il contribuente cessa l’attività.
Decadenza dal concordato
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d’imposta nei casi in cui si verifichino le medesime cause di decadenza previste per i soggetti ISA, ove applicabili.
- Disposizioni comuni, di coordinamento e conclusive (artt. 34-39)
Attività di accertamento
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, non possono essere effettuati, salvo che ricorrano le cause di decadenza dal concordato.
Rilevanza dei redditi concordati
A seguito di adesione al concordato preventivo biennale:
- non si applica la disciplina in materia di comunicazioni e adempimenti formali (art. 2 del D.L. n. 16/2012);
- per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, con riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
- ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rileva comunque il reddito effettivo e non quello concordato.
Revisione dei termini di presentazione dei dichiarativi e di versamento delle imposte
Per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.
Tale proroga è riservata ai soggetti:
- cui si applicano gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a euro 5.164.569;
- che presentano le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA;
- aderenti al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- aderenti al regime fiscale forfetario;
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 (società di persone, imprese familiari e soggetti equiparati), 115 (soggetti trasparenti) e 116 (soggetti trasparenti a ristretta base proprietaria) del TUIR.
Le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica vengono ridefinite come segue:
- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine ultimo è spostato al 15 ottobre 2024;
- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, il termine ultimo è fissato al 30 settembre 2025 (31 ottobre 2025, per i sostituti d’imposta).
Per il periodo d’imposta 2024, i programmi informatici relativi agli ISA sono resi disponibili entro il 15 aprile 2025.
CONCORDATO BIENNALE
In sede di stesura del testo definitivo del decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, sono state introdotte alcune rilevanti novazioni alla disciplina del “concordato biennale”, rispetto alla versione approvata in via preliminare in data 3 novembre 2023.
In particolare, le principali novità apportate riguardano:
- la rimozione della soglia minima di punteggio ISA pari a 8 per l’accesso all’istituto;
- l’estensione della possibilità di accedere al concordato anche ai soggetti in regime forfetario per l’annualità 2024;
- l’estensione dell’orizzonte temporale di adesione al concordato rispetto a quanto originariamente previsto, definendo il seguente calendario temporale:
- scadenza del termine di messa a disposizione dei software da parte dell’Agenzia delle Entrate: 15 giugno 2024 (in luogo del precedente termine del 15 marzo 2024);
- scadenza del termine di adesione alla proposta di concordato: 15 ottobre 2024 (in luogo del precedente termine del 30 giugno 2024 o 31 luglio 2024).
SOGGETTI INTERESSATI
Possono accedere all’istituto del “concordato biennale”:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, ai quali si rendono applicabili gli ISA;
- i soggetti esercenti arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli ISA;
- per il solo periodo d’imposta 2024, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014.
Attenzione
L’art. 6 del decreto circoscrive l’accesso al concordato biennale ai “contribuenti di minori dimensioni”. Con riferimento ai parametri dimensionali, nulla viene precisato ad oggi dalla norma, la quale si limita a individuare esplicitamente le menzionate categorie di soggetti ammissibili.
In merito, in assenza di ulteriori chiarimenti ufficiali e tenuto conto dell’espresso richiamo alle disposizioni in materia di ISA, potrebbe essere fatto riferimento al limite di ricavi/compensi pari a euro 5.164.569, di cui all’art. 2, lett. a), del Decreto MEF 23 marzo 2018 (G.U. n. 85 del 12 aprile 2018).
Esclusioni
Sono espressamente esclusi dall’ammissione al concordato biennale i soggetti che:
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno debiti tributari ovvero non hanno estinto quelli che tra essi sono di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000 per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- riportano condanne per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 c.c. (reato di false comunicazioni sociali), nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. (reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio), commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- operano in regime forfetario, qualora abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Attenzione
Con riferimento alla verifica del limite di euro 5.000 dei debiti tributari e contributivi, occorre tenere presente che:
- sono comunque ammessi al concordato i soggetti che, pur presentando debiti di importo pari o superiore a euro 5.000, abbiano in corso provvedimenti di sospensione o di rateazione in relazione a tali debiti;
- per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti dalla notifica di:
- atti impositivi conseguenti ad attività di controllo degli Uffici;
- atti impositivi conseguenti ad attività di liquidazione degli Uffici;
- cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
PROCEDURE
L’adesione al concordato biennale impegna le parti coinvolte (Agenzia delle Entrate e contribuente aderente) al rispetto di specifici adempimenti, in aderenza al calendario temporale fissato dalla normativa.
Di seguito viene fornita una sintesi delle principali fasi previste.
SINTESI DELLE FASI DI ADESIONE AL “CONCORDATO BIENNALE” |
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TERMINE TEMPORALE |
ADEMPIMENTO |
1° aprile di ogni anno (a regime) (per l’annualità 2024, il termine è fissato al 15 giugno 2024; per l’annualità 2025, il termine è fissato al 15 aprile 2025) |
Messa a disposizione dei programmi informatici da parte dell’Agenzia delle Entrate, necessari per l’elaborazione della proposta concordataria. Si ricorda che è comunque prevista l’emanazione di:
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Entro il 30 giugno di ogni anno (a regime) (solo per l’annualità 2024 il termine è prorogato al 15 ottobre 2024) |
Adesione alla proposta di concordato formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della metodologia approvata dal MEF e tenuto conto di:
La proposta viene elaborata e comunicata utilizzando i programmi informatici messi a disposizione dall’Agenzia. |
Entro il 30 giugno di ogni anno (a regime) (solo per la prima annualità 2024 il termine è prorogato al 31 luglio 2024) |
Versamento del saldo e del primo acconto dovuto per imposte sui redditi e IRAP con calcolo basato sui redditi e sul valore della produzione netta determinati secondo le regole ordinarie. |
Entro il 30 novembre di ogni anno (compresa l’annualità 2024, salvo proroghe) |
Versamento del secondo acconto calcolato come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto già versato in sede di primo acconto secondo le regole ordinarie. |